Autorità e tribunali

Informazioni per le autorità

Le autorità cantonali e comunali sono responsabili del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni della legge sul mercato interno nell'ambito delle procedure di accesso al mercato e delle gare di appalto pubbliche. In linea di principio, la legge sul mercato interno deve sempre essere presa in considerazione se una persona esercita già legalmente un'attività economica al di fuori della propria giurisdizione (cioè in un altro comune o cantone). In questi casi, la legge sul mercato interno ha la precedenza sulle disposizioni comunali o cantonali.

Esempi:

  • Una persona ha già una licenza di un altro cantone o comune (ad esempio licenza professionale nel settore sanitario, licenza di insegnante, licenza di proprietario di taxi, gerente di asilo nido, ecc.;)
  • Una persona esercita un'attività economica in un altro cantone che non richiede un permesso e desidera esercitare questa attività nel suo cantone dove l'attività è soggetta a permesso (ad esempio ingegneri e architetti);
  • Le persone locali ricevono un vantaggio rispetto ai concorrenti esterni nell’ambito della loro attività economica.

Inoltre, la legge sul mercato interno contiene standard minimi per gli appalti pubblici dei cantoni e dei comuni, che si applicano in aggiunta al diritto cantonale sugli appalti. I cantoni e i comuni sono obbligati a pubblicare importanti appalti pubblici (art. 5 cpv. 2 LMI) e a trattare gli offerenti esterni in modo non discriminatorio (art. 5 cpv. 1 LMI). Inoltre, i comuni e i cantoni sono obbligati ad effettuare la cessione dell'uso dei loro monopoli a privati tramite gare d'appalto (art. 2 cpv. 7 LMI).

Esempi:

  • Aggiudicazione diretta di un grande progetto di costruzione alle imprese locali;
  • Criteri di aggiudicazione discriminatori come la sede, il domicilio, la conoscenza della zona, ecc.;
  • Obbligo di firmare un contratto collettivo di lavoro;
  • Considerazione sistematica dell'offerente locale nel caso di offerte equivalenti.

Obbligo di decisione e notifica per le autorità e i tribunali

Le restrizioni del libero accesso al mercato da parte di autorità cantonali e comunali devono rivestire la forma di decisioni (art. 9 cpv. 1 LMI). Come autorità, lei ha anche l'onere della prova. Ciò significa che l'ordinanza deve indicare i motivi per cui la presunzione di equivalenza secondo l'art. 2 cpv. 5 LMI è confutata nel caso specifico e in che misura sono soddisfatte le esigenze dell'art. 3 cpv. 1 LMI. La decisione deve essere emessa in una procedura semplice, rapida e gratuita (art. 3 cpv. 4 LMI).

Le autorità e i tribunali sono obbligati a notificare d'ufficio alla Commissione della concorrenza ogni decisione e ogni sentenza relativa alla legge sul mercato interno (art. 10a cpv. 2 LMI).

Si prega di inviare le decisioni cantonali e comunali e le sentenze dei tribunali di propria spontanea volontà al Centro di competenza per il mercato interno presso la Segreteria della COMCO per posta o per e-mail (BGBM@weko.admin.ch).

Consulenze e perizie della COMCO all'attenzione delle autorità e dei tribunali

Il Centro di Competenza per il mercato interno della Segreteria della COMCO sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda sulla legge sul mercato interno. La Segreteria della COMCO fornisce consulenza informale alle autorità cantonali e comunali nell'ambito delle procedure di autorizzazione di accesso al mercato e della concessione di licenze, in materia di appalti e nella preparazione di decisioni e decreti rilevanti per il mercato interno.

Su richiesta delle autorità cantonali e comunali e dei tribunali, la COMCO può emettere perizie su questioni specifiche relative all'applicazione e all'interpretazione della legge sul mercato interno (art. 10 cpv. 1 LMI).

La COMCO può essere ascoltata in un procedimento davanti al Tribunale federale (art. 10 cpv. 2 LMI).

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