Mercato interno

La Commissione della concorrenza (COMCO) è incaricata secondo l’art. 8 cpv. 1 della legge sul mercato interno (LMI) di sorvegliare il rispetto della stessa da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici. Al fine di garantire l’esecuzione della LMI, la COMCO e la sua segreteria dispongono dei mezzi e degli strumenti seguenti:

  • consulenza informale da parte della segreteria della COMCO;
  • raccomandazioni della COMCO concernenti atti legislativi previsti o vigenti (art. 8 cpv. 2 e 3 LMI);
  • perizie della COMCO su richiesta dell’autorità competente in materia amministrativa o procedurale;
  • ricorso della COMCO per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l’accesso al mercato (art. 9 cpv. 2bis LMI);
  • svolgere indagini (art. 8 cpv. 3 LMI) nell’ambito delle quali le altre autorità sono obbligate a prestare assistenza amministrativa (art. 8a LMI) e le persone interessate sottostanno all’obbligo di informare (art. 8b LMI).

La COMCO non ha diritto di emanare ordini nei confronti di autorità cantonali e comunali. Tale diritto non sarebbe compatibile con la struttura federalista della Svizzera. Spetta in ultima istanza ai tribunali di decidere se una restrizione d’accesso al mercato violi o meno la legge sul mercato interno.

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