Accesso al mercato

Diritti all’accesso al mercato
Diritto al libero accesso al mercato

La Legge sul mercato interno mira a creare un mercato interno in Svizzera in cui gli operatori economici possano svilupparsi il più liberamente possibile dalle barriere cantonali e comunali all'accesso al mercato. Essa garantisce alle persone fisiche e giuridiche con una succursale o una sede in Svizzera un accesso libero e uguale al mercato su tutto il territorio svizzero per l'esercizio della loro attività economica (art. 1 cpv. 1 LMI).

Concretizzando l'art. 1 cpv. 1 LMI, l'art. 2 LMI stabilisce il principio dell'origine; questo si applica sia all'attività economica attraverso le frontiere interne che alla costituzione di una filiale:

  • Secondo l'art. 2 cpv. 1 LMI, ogni persona ha il diritto di offrire beni, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Svizzera, nella misura in cui l'esercizio della relativa attività lucrativa è permesso nel cantone o nel comune del suo domicilio o della sua sede. Fanno fede i regolamenti del cantone o del comune di domicilio del fornitore (art. 2 cpv. 3 LMI).
  • Secondo l'art. 2 cpv. 4 LMI, ogni persona che esercita legittimamente un'attività ha il diritto di stabilirsi su tutto il territorio svizzero per l'esercizio di tale attività e di esercitarla secondo le disposizioni del luogo del primo domicilio. Questo vale anche se l'attività viene interrotta nel luogo del primo
    domicilio.

Il principio del luogo d’origine si basa sulla presunzione legale che i vari regimi cantonali e comunali di accesso al mercato siano equivalenti (art. 2 cpv. 5 LMI). Il diritto al libero accesso al mercato secondo le regole d'origine non è assoluto. L'autorità del luogo di destinazione può limitare l'accesso al mercato per gli offerenti esterni per mezzo di requisiti o condizioni. A tal fine, l'autorità competente deve innanzitutto esaminare se le norme generali-astratte di accesso al mercato e la prassi del luogo d'origine di un offerente esterno basata su di esse, garantiscono una protezione degli interessi pubblici equivalente a quella delle norme del luogo di destinazione (presunzione di equivalenza secondo l'art. 2 cpv. 5 LMI). Se la presunzione di equivalenza non è confutata in un caso specifico, all’offerente esterno deve essere concesso l'accesso al mercato senza ulteriori indugi (DTF
135 II 12 E. 2.4).

Restrizioni agli offerenti esterni sono lecite sotto forma di requisiti o condizioni, solo se in un caso specifico la regolamentazione del luogo d'origine preveda una protezione degli interessi pubblici nettamente inferiore rispetto alla regolamentazione del luogo di destinazione (confutazione della presunzione di equivalenza) e se le restrizioni a) si applicano allo stesso modo ai residenti locali e b) sono indispensabili per salvaguardare interessi pubblici preponderanti e c) sono proporzionali (art. 3 cpv. 1 LMI). Chiaramente sproporzionate e quindi illecite sono le restrizioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LMI se (non esaustivamente)

  • la protezione dell'interesse pubblico è già realizzata dalle norme del luogo d'origine;
  • le prove e le garanzie già fornite dall’offerente nel luogo d'origine sono sufficienti;
  • è richiesta una sede legale o un luogo di lavoro nel luogo di destinazione;
  • una protezione sufficiente è fornita dall'esperienza professionale dell’offerente esterno.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LMI sul riconoscimento delle qualifiche professionali, gli attestati di capacità professionale cantonale o riconosciuti a livello cantonale sono validi per l'esercizio di un'attività lucrativa su tutto il territorio della Svizzera, purché non siano soggetti a restrizioni ai sensi dell'art. 3 LMI. Questa disposizione è un complemento al diritto di libero accesso al mercato in conformità con le norme di origine. L'obiettivo è quello di garantire che il mercato interno svizzero non sia ostacolato dalle diverse esigenze cantonali in materia di autorizzazioni per l'esercizio di un'attività lucrativa che richiede un permesso.

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