Indicazioni e raccomandazioni in materia di diritto dei cartelli

Accordi sui prezzi (art. 5 cpv. 3 lett. a LCart)

  • Non concordate con i vostri concorrenti i prezzi di vendita dei vostri prodotti.
  • Non concordate con i vostri concorrenti che non farete delle offerte al ribasso.
  • Evitate di discutere con i vostri concorrenti le vostre strategie in materia di prezzi.
  • Evitate di discutere con i vostri concorrenti di prezzi e di costi, ad esempio:
    - prezzi di vendita o di acquisto, compresi gli elementi di costo;
    - prezzi minimi, standard o di listino;
    - aumenti o riduzioni dei prezzi;
    - fattori legati al prezzo come sconti, margini di guadagno, metodi di calcolo.
  • Evitate di discutere con i vostri concorrenti della partecipazione o della mancata partecipazione a una gara d’appalto.
  • Non stabilite in anticipo il «vincitore» di una gara d’appalto, concordando con i vostri concorrenti i prezzi del «vincitore» e/o del «perdente».
  • Se vi viene chiesto di adottare un comportamento anticoncorrenziale, dovete rifiutare chiaramente e immediatamente la richiesta, segnalare l’accaduto internamente e avvalervi di una consulenza legale indipendente. Avete anche la possibilità di denunciare il comportamento alle autorità in materia di concorrenza qui.
  • Assicuratevi che i vostri collaboratori e voi stessi siate a conoscenza del diritto della concorrenza e delle pratiche contrarie alle regole; la direzione dovrebbe dare il buon esempio e formare i collaboratori.

Accordi sui quantitativi (art. 5 cpv. 3 lett. b LCart)

  • Evitate di prendere accordi con i vostri concorrenti delle quote di mercato.
  • Non concordate con i vostri concorrenti di ridurre la produzione o i livelli delle scorte, ad esempio per aumentare i prezzi.
  • Non concordate con i vostri concorrenti quote di acquisto e/o di vendita.
  • Non determinate insieme ai vostri concorrenti i volumi di produzione o di vendita.
  • Se vi viene chiesto di adottare un comportamento anticoncorrenziale, rifiutate chiaramente e immediatamente la richiesta, segnalate l’accaduto internamente e avvaletevi di una consulenza legale indipendente. Avete anche la possibilità di denunciare il comportamento alle autorità in materia di concorrenza qui.
  • Assicuratevi che i vostri collaboratori e voi stessi siate a conoscenza del diritto della concorrenza e delle pratiche contrarie alle regole; la direzione dovrebbe dare il buon esempio e formare i collaboratori.

Accordi sulla ripartizione dei mercati (art. 5 cpv. 3 lett. c LCart)

  • Non ripartite i mercati con i vostri concorrenti in relazione a determinati territori,
    prodotti, clienti o fonti di approvvigionamento.
  • Non discutete con i vostri concorrenti dove vendere e dove non vendere.
  • Non discutete con i vostri concorrenti a chi vendere e a chi non vendere.
  • Se vi viene chiesto di adottare un comportamento anticoncorrenziale, rifiutate chiaramente e immediatamente la richiesta, segnalate l’accaduto internamente e avvaletevi di una consulenza legale indipendente. Avete anche la possibilità di denunciare il comportamento alle autorità in materia di concorrenza qui.
  • Assicuratevi che i vostri collaboratori e voi stessi siate a conoscenza del diritto della concorrenza e delle pratiche contrarie alle regole; la direzione dovrebbe dare il buon esempio e formare i collaboratori.

Imposizione di prezzi di rivendita (art. 5 cpv. 4 LCart)

  • Non concordate con i vostri acquirenti prezzi di vendita fissi o minimi. Formate i vostri collaboratori (compresi quelli del servizio esterno) di conseguenza.
  • Non esercitate pressioni sui vostri acquirenti affinché aderiscano ai prezzi di rivendita raccomandati.
  • Non fornite ai vostri clienti alcun incentivo (p. es. sotto forma di sconti) affinché aderiscano ai prezzi di rivendita raccomandati.
  • Se ritenete che l’imposizione di prezzi di rivendita sia una misura efficace (p.es. per sostenere misure di promozione delle vendite), chiedete una consulenza legale indipendente. Avete anche la possibilità di prendere contatto le autorità in materia di concorrenza.
  • Vi preghiamo di attenervi all’Opuscolo esplicativo relativo alla Comunicazione sulla valutazione degli accordi verticali (n. marg. 4–9), in particolare alle spiegazioni sulle raccomandazioni di prezzo verticali (n. marg. 8–9), nelle quali si stabilisce che le raccomandazioni di prezzo unilaterali non comportano alcun rischio dal punto di vista del diritto dei cartelli (n. marg. 8, punto 1).

Protezione territoriale assoluta (art. 5 cpv. 4 LCart)

  • Assicuratevi che gli ordini non sollecitati da distributori e consumatori in Svizzera possano essere soddisfatti. Formate i vostri collaboratori (compresi quelli del servizio esterno) di conseguenza.
  • Evitate i divieti di esportazione.
  • Se ritenete che la protezione territoriale assoluta sia una misura efficace (p. es. per proteggere temporaneamente gli investimenti finalizzati all’inserimento in nuovi mercati), chiedete una consulenza legale indipendente. Avete anche la possibilità di contattare le autorità in materia di concorrenza.
  • Vi preghiamo di attenervi all’Opuscolo esplicativo relativo alla Comunicazione sulla valutazione degli accordi verticali (n. marg. 10–13).

Scambio di informazioni (art. 5 cpv. 1 e cpv. 3 LCart)

Lo scambio delle seguenti informazioni è problematico in materia di diritto dei cartelli:

  • scambio di informazioni confidenziali, in particolare prezzi, sconti, costi, condizioni di vendita, capacità, previsioni di produzione, condizioni commerciali attuali, strategie commerciali, dati dei clienti, dettagli sulle trattative con i partner commerciali;
  • scambio di informazioni tra concorrenti in merito al comportamento attuale o futuro sul mercato.

Raccomandazioni di prezzo di associazioni (art. 5 cpv. 1 e cpv. 3 LCart)

  • Le pubblicazioni, le raccomandazioni e gli accordi su prezzi, tariffe e onorari per settori sono già stati varie volte oggetto di inchieste in materia di cartelli. Tali pubblicazioni e raccomandazioni su prezzi, tariffe e onorari emesse da associazioni professionali e organizzazioni di categoria possono costituire delle convenzioni o delle pratiche concordate e rappresentare accordi illeciti sui prezzi tra i loro membri.
  • Tuttavia, le associazioni possono emettere prezzi, tariffe e onorari senza che la pubblicazione ponga un problema dal punto di vista del diritto dei cartelli. Da un lato, è possibile creare degli schemi di calcolo con i quali le associazioni pubblicano un elenco di singole prestazioni senza l’esatta indicazione di prezzi, tariffe e onorari. Si tratta di semplici descrizioni di prestazioni che i membri delle associazioni possono utilizzare per calcolare i propri costi e fissare i propri prezzi. Questi schemi di calcolo non permettono di prevedere in anticipo un effettivo comportamento dei membri a cui sono destinati. Essi costituiscono solo una base generale per una definizione individuale dei prezzi e solitamente non pongono problemi dal punto di vista del diritto dei cartelli. Dall’altro lato, è possibile rendere pubblici prezzi, tariffe e onorari che si basano su una raccolta di dati storici e rappresentativi, si presentano in forma aggregata, sono elaborati da un’impresa terza indipendente (p. es. una fiduciaria, un’organizzazione di consumatori o l’Ufficio federale di statistica) e sono pubblicamente disponibili non solo per le imprese del settore interessato ma anche per i loro clienti.

Consorzi

  • In generale, i consorzi non costituiscono accordi in materia di concorrenza ai sensi del diritto dei cartelli e sono quindi leciti.
  • Per accordi in materia di concorrenza si intendono esclusivamente le pratiche che «si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza» (art. 4 cpv. 1 LCart). Generalmente i consorzi non rispondono a questa definizione. Al contrario, i consorzi promuovono la concorrenza, consentendo alle imprese di presentare offerte per un progetto specifico.
  • I consorzi sono problematici in base al diritto dei cartelli quando vengono creati per limitare la concorrenza. Particolarmente problematica è la situazione in cui le imprese potrebbero facilmente realizzare in maniera individuale una data commessa. In questo caso, i consorzi possono costituire un accordo in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli.

Ultima modifica 20.03.2024

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