Programma di clemenza

Qui di seguito troverete informazioni sul programma di clemenza, ovvero come le imprese possono evitare o ottenere una riduzione delle possibili sanzioni in materia di diritto dei cartelli, effettuando un’autodenuncia.

Per quali violazioni della legge sui cartelli è possibile presentare un'autodenuncia?

La legge sui cartelli prevede sanzioni per i seguenti tipi di comportamenti:

  • Accordi orizzontali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LCart, ossia accordi tra concorrenti su prezzi, quantità e ripartizione dei territori (denominati anche «cartelli duri»). Questo include anche gli accordi sugli appalti.

  • Accordi verticali ai sensi dell'art. 5 cpv. 4 LCart, cioè accordi nella catena di distribuzione (ad esempio tra produttore/importatore e distributore) relativi al mantenimento dei prezzi di rivendita e alla protezione territoriale (denominati anche «accordi verticali duri»).

  • Pratiche abusive da parte delle imprese che dominano il mercato ai sensi dell'art. 7 LCart, come per esempio, il rifiuto di relazioni commerciali, la discriminazione di partner commerciali o la subordinazione della conclusione di contratti all’assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner.

A quanto può ammontare la sanzione?

La sanzione può ammontare fino al 10% del fatturato realizzato in Svizzera negli ultimi tre anni d’esercizio. A seconda del fatturato realizzato dall'impresa sul mercato interessato, le sanzioni possono essere elevate. La sanzione individuale più elevata imposta dalla Commissione della concorrenza ammonta a circa 180 milioni di franchi. Tra il 2004 e il 2019 la Commissione della concorrenza ha sanzionato circa 130 imprese, per un totale di quasi 1,2 miliardi di franchi (di cui circa la metà è giuridicamente in vigore).

Le imprese come possono ottenere una rinuncia completa o parziale della sanzione attraverso il programma di clemenza?

Esiste la possibilità legale di evitare la sanzione, in parte o completamente. Ad esempio, la Commissione della concorrenza può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione, se l’impresa collabora a scoprire e ad eliminare la limitazione della concorrenza.

La sanzione viene interamente revocata all'impresa che segnala per prima la sua partecipazione ad una restrizione della concorrenza e

  • fornisce informazioni che permettono l'apertura di un'inchiesta (la cosiddetta cooperazione all'apertura);

  • o che fornisce mezzi di prova che permettono di constatare una violazione della legge sui cartelli (la cosiddetta cooperazione all’accertamento).

La cooperazione all'apertura di un’inchiesta è possibile unicamente se l'autorità garante della concorrenza non dispone già a sua volta di informazioni sufficienti per aprire un’inchiesta. Qualora l'autorità dovesse già disporre di tali informazioni o che un’inchiesta sia già stata aperta, è invece possibile la cooperazione all’accertamento. In questo caso, delle semplici informazioni non sono più sufficienti per una rinuncia alla sanzione, ma l’impresa deve fornire mezzi di prova che dimostrino la violazione.

Se il primo posto è già stato attribuito, per le altre imprese rimane la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione fino al 50%. L’ammontare della riduzione finale dipende, tra l’altro, dal momento e dall'importanza delle informazioni e dei mezzi di prova presentati e se questi hanno contribuito al successo del procedimento.

Qualsiasi impresa che attraverso un'autodenuncia intende evitare, in tutto o in parte, la sanzione, deve cooperare pienamente con le autorità garanti della concorrenza, fino alla chiusura dell'inchiesta (obbligo di cooperazione).

Prima di presentare un'autodenuncia, cosa bisogna fare?

La «Circolare e formulari per il programma di clemenza (autodenuncia) (PDF, 164 kB, 04.03.2021)» (FF 2015 2720-2732) contiene informazioni più dettagliate sul programma di clemenza e indica le basi legali relative. Troverete anche i moduli relativi alla presentazione di un'autodenuncia (cfr. anche direttamente nel testo).

Come viene effettuata un'autodenuncia?

Siccome solo la prima impresa autodenunciante ottiene la riduzione completa della sanzione, la data in cui viene effettuata l'autodenuncia assume un ruolo decisivo. A tal fine si applica il cosiddetto sistema dei marker. Il marker è la dichiarazione che l’impresa presenterà un’autodenuncia. Esso contiene le informazioni più importanti sull'impresa che si annuncia e sul comportamento denunciato.

Il modulo A, allegato alla nota informativa sul programma di clemenza, precisa quali informazioni devono essere incluse nel marker («Circolare e formulari per il programma di clemenza (autodenuncia) (PDF, 164 kB, 04.03.2021)»). Il marker viene depositato compilando e successivamente inviando il modulo A in forma elettronica (scansione o foto) al seguente indirizzo: autodenuncia[at]comco.admin.ch.

In alternativa, il marker può essere depositato tramite un e-marker. Il suo contenuto rimane invariato. La sola differenza è che l'impresa che effettua l'autodenuncia tramite un e-marker, non dispone di alcun documento che dimostra il suo invio (ad esempio, e-mail nella posta in uscita).

Chi può rispondere ad ulteriori domande?

La segreteria della Commissione della concorrenza è sempre a disposizione per chiarire incertezze legate al programma di clemenza o all'autodenuncia – anche in modo informale. Il modo più semplice per contattarci è tramite il nostro numero di telefono ufficiale (+41 58 462 20 40). Per domande generali sul programma di clemenza e/o sull' autodenuncia, potrete rivolgervi a una nostra collaboratrice, a un nostro collaboratore. Per domande specifiche in merito alla presentazione di un’autodenuncia concreta, vogliate rivolgervi al Direttore della Segreteria della COMCO, al Capo del Centro di competenza indagini o al suo supplente.

 
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